Sentenza 126/1957 (ECLI:IT:COST:1957:126)
Massima numero 525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
28/11/1957; Decisione del
28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 05/12/1957
Titolo
SENT. 126/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - TERZO RESIDUO - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - TERMINE IMPROROGABILE E IRRINOVABILE.
SENT. 126/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - TERZO RESIDUO - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - TERMINE IMPROROGABILE E IRRINOVABILE.
Testo
Il termine di sessanta giorni entro il quale deve essere richiesto il benificio del "terzo residuo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge stralcio, e' da considerare comminato a pena di decadenza e percio' in nessun caso prorogabile e rinunciabile.
Il termine di sessanta giorni entro il quale deve essere richiesto il benificio del "terzo residuo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge stralcio, e' da considerare comminato a pena di decadenza e percio' in nessun caso prorogabile e rinunciabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte