Ordinanza 127/1957 (ECLI:IT:COST:1957:127)
Massima numero 526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  28/11/1957;  Decisione del  28/11/1957
Deposito del 30/11/1957; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 127/57. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COTITUZIONALE - NECESSITA' DI ACQUISIRE AL PROCESSO ATTI O DOCUMENTI DI PARTE - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE.

Testo
La Corte costituzionale, quando ritiene necessario acquisire al processo atti e documenti di parte, provvede con ordinanza, sospendendo il giudizio e fissando alle parti un termine per la produzione. (Nella specie, in giudizio vertente sul decreto legislativo di esproprio per riforma fondiaria, 28 dicembre 1952, n. 4156, la Corte ha ordinato alle parti, sig.ra Percy Vera ed Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di presentare i fascicoli degli atti e documenti del giudizio di merito).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 13  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23