Sentenza 285/2019 (ECLI:IT:COST:2019:285)
Massima numero 40957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
19/11/2019; Decisione del
19/11/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Sicurezza pubblica - Polizia amministrativa locale - Distinzione dalla funzione di polizia di sicurezza - Criteri per il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.
Sicurezza pubblica - Polizia amministrativa locale - Distinzione dalla funzione di polizia di sicurezza - Criteri per il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'endiadi "ordine pubblico e sicurezza", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., allude a una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata, che di per sé non esclude l'intervento delle Regioni in settori ad essa liminari, purché queste si muovano nell'ambito delle competenze che l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. assegna loro in via concorrente o residuale. La sicurezza, in particolare, può ben assumere una possibile declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico di cui all'art. 5 Cost.: ad una sicurezza in "senso stretto" (o sicurezza primaria) può essere affiancata, infatti, una sicurezza "in senso lato" (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. Alle Regioni è così consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l'assistenza sanitaria, il governo del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 148 del 2018, n. 290 del 2001, n. 300 del 2011 e n. 77 del 1987).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'endiadi "ordine pubblico e sicurezza", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., allude a una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata, che di per sé non esclude l'intervento delle Regioni in settori ad essa liminari, purché queste si muovano nell'ambito delle competenze che l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. assegna loro in via concorrente o residuale. La sicurezza, in particolare, può ben assumere una possibile declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico di cui all'art. 5 Cost.: ad una sicurezza in "senso stretto" (o sicurezza primaria) può essere affiancata, infatti, una sicurezza "in senso lato" (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. Alle Regioni è così consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l'assistenza sanitaria, il governo del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 148 del 2018, n. 290 del 2001, n. 300 del 2011 e n. 77 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte