Sentenza 129/1957 (ECLI:IT:COST:1957:129)
Massima numero 529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  12/12/1957;  Decisione del  12/12/1957
Deposito del 12/12/1957; Pubblicazione in G. U. 14/12/1957
Massime associate alla pronuncia:  528  530  531


Titolo
SENT. 129/57 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI ECCEZIONALI - APPLICAZIONE - DURATA - FATTISPECIE: D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148.

Testo
La temporaneita' di un provvedimento legislativo deve risultare in maniera diretta ed esplicita (o indiretta, ma sempre esplicita), mediante il collegamento a fatti e circostanze che abbiano una durata determinata o determinabile. Il D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 (convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96) sulla nominativita' dei titoli azionari non puo' considerarsi di sua natura provvisorio, ne' per il momento nel quale fu emanato perche' diretto al conseguimento di finalita' diverse da quelle proprie dello stato di guerra, ne' con riferimento all'art. 109 R.D. 30 marzo 1942, n. 318 che stabilisce che "per la societa' per azioni soggette al decreto 1148 del 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice civile relative alle azioni al portatore", perche' il termine "durata" usato in questo articolo e' generico e indeterminato e comunque in nessun modo collegabile col fatto della guerra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte