Sentenza 129/1957 (ECLI:IT:COST:1957:129)
Massima numero 530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
12/12/1957; Decisione del
12/12/1957
Deposito del 12/12/1957; Pubblicazione in G. U. 14/12/1957
Titolo
SENT. 129/57 C. DECRETO LEGGE - LEGGE 19 GENNAIO 1939, N. 129, ART. 18 - MISURE DI CARATTERE TRIBUTARIO O FINANZIARIO - EMANAZIONE CON DECRETO LEGGE - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE: D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148 SULLA NOMINATIVITA' DEI TITOLI AZIONARI. DECRETO DELEGATO - CONVERSIONE IN LEGGE DI PROVVEDIMENTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 14 DICEMBRE 1938, ART. 26 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO. DECRETO DELEGATO - LEGGE 19 GENNAIO 1939, N. 129, ART. 15 - DELEGHE LEGISLATIVE DI CARATTERE NON GENERALE - NECESSITA' DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE PLENARIE - INSUSSISTENZA. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - SINDACATO FORMALE DI LEGITTIMITA' - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148; LEGGE 9 FEBBRAIO 1942 N. 96; R.D. 29 MARZO 1942 N. 239 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 129/57 C. DECRETO LEGGE - LEGGE 19 GENNAIO 1939, N. 129, ART. 18 - MISURE DI CARATTERE TRIBUTARIO O FINANZIARIO - EMANAZIONE CON DECRETO LEGGE - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE: D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148 SULLA NOMINATIVITA' DEI TITOLI AZIONARI. DECRETO DELEGATO - CONVERSIONE IN LEGGE DI PROVVEDIMENTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 14 DICEMBRE 1938, ART. 26 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO. DECRETO DELEGATO - LEGGE 19 GENNAIO 1939, N. 129, ART. 15 - DELEGHE LEGISLATIVE DI CARATTERE NON GENERALE - NECESSITA' DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE PLENARIE - INSUSSISTENZA. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - SINDACATO FORMALE DI LEGITTIMITA' - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148; LEGGE 9 FEBBRAIO 1942 N. 96; R.D. 29 MARZO 1942 N. 239 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129 consentiva di provvedere con decreto-legge (fermo l'obbligo della conversione in legge ai sensi del secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100) anche "per urgenti misure di carattere tributario o finanziario". Le misure sulla nominativita' dei titoli azionari, adottate col decreto-legge del 1941, oltre che di natura tributaria, sono anche e piu' generalmente di natura finanziaria e quindi tutte riconducibili nell'ambito del citato art. 18. In virtu' dell'art. 26 del Regolamento della Camera del 1938 la Commissione generale del bilancio era competente ad approvare "i provvedimenti legislativi promossi dalla Amministrazione finanziaria" e quindi, correlativamente, la conversione in legge dei decreti-legge aventi la medesima provenienza. Non puo' pertanto dubitarsi della competenza della Commissione generale del bilancio a operare la conversione in legge (9 febbraio 1942, n. 96) del decreto-legge del 1941. L'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, richiedeva la discussione e la votazione della Camera e del Senato "nelle rispettive Assemblee plenarie" soltanto per le "deleghe legislative di carattere generale". Questa procedura legislativa non era richiesta per le deleghe di carattere non generale come la delega contenuta nell'art. 15 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 (convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96) con cui il Governo era autorizzato ad emanare "tutte le norme interpretative, interattive e complementari occorrenti per la organica disciplina della materia relativa alla nominativita' dei titoli azionari". Alla stregua di tali principi sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale formale riguardanti il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, la legge di conversione 9 febbraio 1942 n. 96 e il R.D. 29 marzo 1942, n. 239.
L'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129 consentiva di provvedere con decreto-legge (fermo l'obbligo della conversione in legge ai sensi del secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100) anche "per urgenti misure di carattere tributario o finanziario". Le misure sulla nominativita' dei titoli azionari, adottate col decreto-legge del 1941, oltre che di natura tributaria, sono anche e piu' generalmente di natura finanziaria e quindi tutte riconducibili nell'ambito del citato art. 18. In virtu' dell'art. 26 del Regolamento della Camera del 1938 la Commissione generale del bilancio era competente ad approvare "i provvedimenti legislativi promossi dalla Amministrazione finanziaria" e quindi, correlativamente, la conversione in legge dei decreti-legge aventi la medesima provenienza. Non puo' pertanto dubitarsi della competenza della Commissione generale del bilancio a operare la conversione in legge (9 febbraio 1942, n. 96) del decreto-legge del 1941. L'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, richiedeva la discussione e la votazione della Camera e del Senato "nelle rispettive Assemblee plenarie" soltanto per le "deleghe legislative di carattere generale". Questa procedura legislativa non era richiesta per le deleghe di carattere non generale come la delega contenuta nell'art. 15 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 (convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96) con cui il Governo era autorizzato ad emanare "tutte le norme interpretative, interattive e complementari occorrenti per la organica disciplina della materia relativa alla nominativita' dei titoli azionari". Alla stregua di tali principi sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale formale riguardanti il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, la legge di conversione 9 febbraio 1942 n. 96 e il R.D. 29 marzo 1942, n. 239.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte