Sentenza 129/1957 (ECLI:IT:COST:1957:129)
Massima numero 531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
12/12/1957; Decisione del
12/12/1957
Deposito del 12/12/1957; Pubblicazione in G. U. 14/12/1957
Titolo
SENT. 129/57 D. SOCIETA' PER AZIONI - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148: DISPOSIZIONI SULLA NOMINATIVITA' DEI TITOLI AZIONARI E SUI DIVIETI POSTI ALLE SOCIETA' PER AZIONI - REGOLAMENTAZIONE DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE ORDINARIO. COSTITUZIONE - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FACOLTA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI DISCIPLINARNE L'ESERCIZIO. SOCIETA' PER AZIONI - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI E ALLE SOCIETA' PER AZIONI - NON CONTRASTANO CON I PRINICIPI CONTENUTI NELL'ART. 15 E NELL'ART. 47 DELLA COSTITUZIONE. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI STATALI E LEGGI REGIONALI - DISCIPLINA DELLA MEDESIMA MATERIA IN MODO DIFFORME - CONSEGUENZE SUL PIANO DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. SOCIETA' PER AZIONI - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148 SULLA NOMINATIVITA' DEI TITOLI AZIONARI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 129/57 D. SOCIETA' PER AZIONI - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148: DISPOSIZIONI SULLA NOMINATIVITA' DEI TITOLI AZIONARI E SUI DIVIETI POSTI ALLE SOCIETA' PER AZIONI - REGOLAMENTAZIONE DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE ORDINARIO. COSTITUZIONE - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FACOLTA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO DI DISCIPLINARNE L'ESERCIZIO. SOCIETA' PER AZIONI - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI E ALLE SOCIETA' PER AZIONI - NON CONTRASTANO CON I PRINICIPI CONTENUTI NELL'ART. 15 E NELL'ART. 47 DELLA COSTITUZIONE. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI STATALI E LEGGI REGIONALI - DISCIPLINA DELLA MEDESIMA MATERIA IN MODO DIFFORME - CONSEGUENZE SUL PIANO DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. SOCIETA' PER AZIONI - D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148 SULLA NOMINATIVITA' DEI TITOLI AZIONARI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, relative alla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari (artt. 1 e 2); alla creazione di uno schedario generale di questi titoli, al divieto fatto alle societa' per azioni di possedere azioni di altre societa' "per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario" (art. 5), sono ampiamente giustificate dai limiti che la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e alla proprieta' privata (art. 42 Cost.) in funzione del raggiungimento di fini sociali, tra i quali e' preminente quello di assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e della progressivita' delle imposte (art. 53) alla cui attuazione e' diretta la nominativita' dei titoli. Le disposizioni su menzionate regolano il modo di essere e le condizioni del legittimo esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, nessuno dei quali puo' essere considerato affatto privo di limitazioni e di regole. L'obbligo fatto a pubblici ufficiali, ad aziende di credito e a societa' per azioni di comunicare all'amministrazione finanziaria "dati" in loro possesso, al fine di costituire lo schedario generale dei titoli azionari (art. 4 D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148), non ha alcuna attinenza e non contrasta in alcun modo con il principio costituzionale della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.). Il fatto che la nominativita' dei titoli azionari possa ostacolare taluni tipi di investimenti di capitali o la circolabilita' di una categoria di beni mobili, non viola l'impegno derivante dalla Costituzione al legislatore ordinario (art. 47 Cost.) di incoraggiare e tutelare il risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare "al diretto o indiretto investimento azionario". Le leggi siciliana e sarda che, in difformita' dalla legislazione statale, hanno abolito la nominativita' dei titoli industriali determinando una situazione di contrasto col principio dell'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge (art. 3 Cost.), potrebbero far sorgere il problema della costituzionalita' di quelle leggi regionali oppure un conflitto di interessi fra Stato e Regioni, (problemi dei quali il primo non puo' essere sollevato davanti alla Corte in questa sede, l'altro esula dalla sua competenza), ma non condurre la conseguenza di affermare l'incostituzionalita' della legge statale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 4 e 5 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, in riferimento agli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della Costituzione.
Le disposizioni del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, relative alla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari (artt. 1 e 2); alla creazione di uno schedario generale di questi titoli, al divieto fatto alle societa' per azioni di possedere azioni di altre societa' "per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario" (art. 5), sono ampiamente giustificate dai limiti che la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e alla proprieta' privata (art. 42 Cost.) in funzione del raggiungimento di fini sociali, tra i quali e' preminente quello di assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e della progressivita' delle imposte (art. 53) alla cui attuazione e' diretta la nominativita' dei titoli. Le disposizioni su menzionate regolano il modo di essere e le condizioni del legittimo esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, nessuno dei quali puo' essere considerato affatto privo di limitazioni e di regole. L'obbligo fatto a pubblici ufficiali, ad aziende di credito e a societa' per azioni di comunicare all'amministrazione finanziaria "dati" in loro possesso, al fine di costituire lo schedario generale dei titoli azionari (art. 4 D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148), non ha alcuna attinenza e non contrasta in alcun modo con il principio costituzionale della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.). Il fatto che la nominativita' dei titoli azionari possa ostacolare taluni tipi di investimenti di capitali o la circolabilita' di una categoria di beni mobili, non viola l'impegno derivante dalla Costituzione al legislatore ordinario (art. 47 Cost.) di incoraggiare e tutelare il risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare "al diretto o indiretto investimento azionario". Le leggi siciliana e sarda che, in difformita' dalla legislazione statale, hanno abolito la nominativita' dei titoli industriali determinando una situazione di contrasto col principio dell'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge (art. 3 Cost.), potrebbero far sorgere il problema della costituzionalita' di quelle leggi regionali oppure un conflitto di interessi fra Stato e Regioni, (problemi dei quali il primo non puo' essere sollevato davanti alla Corte in questa sede, l'altro esula dalla sua competenza), ma non condurre la conseguenza di affermare l'incostituzionalita' della legge statale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 4 e 5 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, in riferimento agli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte