Sentenza 1/1958 (ECLI:IT:COST:1958:1)
Massima numero 533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
14/01/1958; Decisione del
14/01/1958
Deposito del 18/01/1958; Pubblicazione in G. U. 25/01/1958
Massime associate alla pronuncia:
532
Titolo
SENT. 1/58 B. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE PUBBLICA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DI IMPIEGATI E FUNZIONARI DELLA REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESCLUSIONE DI TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI UFFICI E PERSONALE STATALE. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE PUBBLICA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 2 MAGGIO 1957 SULLA "DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI E DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE DEI MAESTRI ELEMENTARI NELLA REGIONE SICILIANA" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1/58 B. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE PUBBLICA - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DI IMPIEGATI E FUNZIONARI DELLA REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESCLUSIONE DI TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI UFFICI E PERSONALE STATALE. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE PUBBLICA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 2 MAGGIO 1957 SULLA "DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI E DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE DEI MAESTRI ELEMENTARI NELLA REGIONE SICILIANA" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 14 lett. q dello Statuto speciale per la Sicilia, che attribuisce alla Regione il potere di legiferare sullo stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari non comporta il passaggio automatico dei relativi organi e del personale dello Stato alla organizzazione regionale. Perche' cio' avvenga deve procedersi, mediante intese fra Stato e Regione, all'effettivo trasferimento del personale statale negli organici regionali e soltanto quando cio' sia accaduto sorge il presupposto della legittimita' di una legge regionale regolatrice dello stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari. I maestri elementari della Sicilia sono tuttora dipendenti statali, anche se siano stati nominati a seguito di concorsi banditi dalla Regione e si trovino inquadrati in ruoli organici provvisori, speciali transitori e in soprannumero, istituiti con leggi regionali. Pertanto la legge regionale siciliana approvata il 2 maggio 1957 sulla "disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana" e' costituzionalmente illegittima perche' viola il disposto dei citati articoli 14 lett. q e 43 dello Statuto. Cfr.: 9/57, 11/57, 13/57, 19/57.
La norma dell'art. 14 lett. q dello Statuto speciale per la Sicilia, che attribuisce alla Regione il potere di legiferare sullo stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari non comporta il passaggio automatico dei relativi organi e del personale dello Stato alla organizzazione regionale. Perche' cio' avvenga deve procedersi, mediante intese fra Stato e Regione, all'effettivo trasferimento del personale statale negli organici regionali e soltanto quando cio' sia accaduto sorge il presupposto della legittimita' di una legge regionale regolatrice dello stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari. I maestri elementari della Sicilia sono tuttora dipendenti statali, anche se siano stati nominati a seguito di concorsi banditi dalla Regione e si trovino inquadrati in ruoli organici provvisori, speciali transitori e in soprannumero, istituiti con leggi regionali. Pertanto la legge regionale siciliana approvata il 2 maggio 1957 sulla "disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana" e' costituzionalmente illegittima perche' viola il disposto dei citati articoli 14 lett. q e 43 dello Statuto. Cfr.: 9/57, 11/57, 13/57, 19/57.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte