Ordinanza 2/1958 (ECLI:IT:COST:1958:2)
Massima numero 534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
14/01/1958; Decisione del
14/01/1958
Deposito del 18/01/1958; Pubblicazione in G. U. 25/01/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 2/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 2/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
L'ordinanza che promuove il giudizio di legittimita' costituzionale deve essere sufficientemente motivata circa la precisa posizione della questione costituzionale e circa la rilevanza che la questione stessa ha sulla risoluzione della controversia di merito. Ove la motivazione difetti, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' si pronunci sulla rilevanza provvedendo anche agli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari a tale fine. (Specie in cui, sollevata questione di legittimita' costituzionale in ordine ai decreti presidenziali di scorporo 19 novembre 1952, n. 2308 e 27 dicembre 1952, n. 3489, il reddito dominicale di tutto il comprensorio dei terreni dell'espropriato era stato calcolato senza tener conto dello stato degli stessi al 15 novembre 1949 con la conseguenza di una ingiusta maggiorazione del reddito, tale da consentire lo scorporo che senza questo errore non sarebbe stato possibile. Inoltre non era stato tenuto conto delle risultanze catastali al 15 novembre 1949, ne' era possibile desumere elementi precisi al riguardo dalle istanze e dalle eccezioni delle parti).
L'ordinanza che promuove il giudizio di legittimita' costituzionale deve essere sufficientemente motivata circa la precisa posizione della questione costituzionale e circa la rilevanza che la questione stessa ha sulla risoluzione della controversia di merito. Ove la motivazione difetti, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' si pronunci sulla rilevanza provvedendo anche agli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari a tale fine. (Specie in cui, sollevata questione di legittimita' costituzionale in ordine ai decreti presidenziali di scorporo 19 novembre 1952, n. 2308 e 27 dicembre 1952, n. 3489, il reddito dominicale di tutto il comprensorio dei terreni dell'espropriato era stato calcolato senza tener conto dello stato degli stessi al 15 novembre 1949 con la conseguenza di una ingiusta maggiorazione del reddito, tale da consentire lo scorporo che senza questo errore non sarebbe stato possibile. Inoltre non era stato tenuto conto delle risultanze catastali al 15 novembre 1949, ne' era possibile desumere elementi precisi al riguardo dalle istanze e dalle eccezioni delle parti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23