Sentenza 3/1958 (ECLI:IT:COST:1958:3)
Massima numero 535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
15/01/1958; Decisione del
15/01/1958
Deposito del 18/01/1958; Pubblicazione in G. U. 25/01/1958
Titolo
SENT. 3/58 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGI PROVVEDIMENTO - DELEGAZIONE DI LEGGI PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 3/58 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - LEGGI PROVVEDIMENTO - DELEGAZIONE DI LEGGI PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 76 della Costituzione non esclude la possibilita' per il Parlamento di delegare al Governo l'emanazione di leggi-provvedimento. Pertanto non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di Riforma fondiaria. Conformi: sentt. nn. 60, 63, 64, 65 e 78 del 1957.
L'art. 76 della Costituzione non esclude la possibilita' per il Parlamento di delegare al Governo l'emanazione di leggi-provvedimento. Pertanto non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di Riforma fondiaria. Conformi: sentt. nn. 60, 63, 64, 65 e 78 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte