Sentenza 3/1958 (ECLI:IT:COST:1958:3)
Massima numero 536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  15/01/1958;  Decisione del  15/01/1958
Deposito del 18/01/1958; Pubblicazione in G. U. 25/01/1958
Massime associate alla pronuncia:  535  537  538


Titolo
SENT. 3/58 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - NATURA MERAMENTE ESECUTIVA - ESCLUSIONE.

Testo
I decreti emessi dal Governo in base all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non possono qualificarsi atti meramente esecutivi di quanto predisposto dal legislatore, perche' la liberta' nelle valutazioni connesse alla loro emanazione e' ben diversa dal margine di discrezionalita' lasciato ai competenti organi amministrativi dalla legge sull'espropriazione per pubblica utilita'. Conforme: sent. 60 del 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte