Sentenza 3/1958 (ECLI:IT:COST:1958:3)
Massima numero 538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
15/01/1958; Decisione del
15/01/1958
Deposito del 18/01/1958; Pubblicazione in G. U. 25/01/1958
Titolo
SENT. 3/58 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DETERMINAZIONE DEI TERRITORI SUSCETTIBILI DI TRASFORMAZIONE AGRARIA O FONDIARIA - ART. 10 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: CONDIZIONI PER L'ESONERO DI TERRENI A CULTURA INTENSIVA - D.P.R. 7 FEBBRAIO 1951, N. 70 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 3/58 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DETERMINAZIONE DEI TERRITORI SUSCETTIBILI DI TRASFORMAZIONE AGRARIA O FONDIARIA - ART. 10 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: CONDIZIONI PER L'ESONERO DI TERRENI A CULTURA INTENSIVA - D.P.R. 7 FEBBRAIO 1951, N. 70 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 10 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, esclude dall'espropriazione soltanto i terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forma associativa con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati. Queste condizioni, devono ricorrere congiuntamente e devono essere accertate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale spetta di emettere le dichiarazioni di esonero. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, sollevata per il motivo che tale decreto, estendendo a determinati territori della Campania, noti per elevata fertilita' e cultura, le norme sulla riforma fondiaria, avrebbe violato l'art. 10 della legge n. 841 del 1950 e sarebbe stato percio' emesso fuori dei limiti della delegazione legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
L'art. 10 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, esclude dall'espropriazione soltanto i terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forma associativa con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati. Queste condizioni, devono ricorrere congiuntamente e devono essere accertate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale spetta di emettere le dichiarazioni di esonero. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, sollevata per il motivo che tale decreto, estendendo a determinati territori della Campania, noti per elevata fertilita' e cultura, le norme sulla riforma fondiaria, avrebbe violato l'art. 10 della legge n. 841 del 1950 e sarebbe stato percio' emesso fuori dei limiti della delegazione legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte