Sentenza 4/1958 (ECLI:IT:COST:1958:4)
Massima numero 539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
17/01/1958; Decisione del
17/01/1958
Deposito del 18/01/1958; Pubblicazione in G. U. 25/01/1958
Titolo
SENT. 4/58 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - DECRETI PRESIDENZIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI - NATURA DI ATTI AMMINISTRATIVI - ART. 3 LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125: ATTRIBUZIONE AL GOVERNO DELLA RELATIVA FACOLTA' - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/58 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - DECRETI PRESIDENZIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI - NATURA DI ATTI AMMINISTRATIVI - ART. 3 LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125: ATTRIBUZIONE AL GOVERNO DELLA RELATIVA FACOLTA' - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nel disporre che con decreto del Presidente della Repubblica si provvedera' a "riconoscere le denominazioni di origine..... nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi", non contiene una delega legislativa perche', dal punto di vista formale, non fa riferimento al procedimento prescritto per la emanazione dei decreti delegati e, dal punto di vista sostanziale, non regola alcun rapporto intersubbiettivo, ma, sulla base di norme dettate nei precedenti articoli 1 e 2, prevede l'accertamento di una varieta' e particolarita' di dati nonche' rilevamenti e valutazioni di natura tecnica, che rientrano nella competenza propria del potere esecutivo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3 in riferimento agli artt. 70, 76 e 92, primo comma, della Costituzione.
L'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nel disporre che con decreto del Presidente della Repubblica si provvedera' a "riconoscere le denominazioni di origine..... nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi", non contiene una delega legislativa perche', dal punto di vista formale, non fa riferimento al procedimento prescritto per la emanazione dei decreti delegati e, dal punto di vista sostanziale, non regola alcun rapporto intersubbiettivo, ma, sulla base di norme dettate nei precedenti articoli 1 e 2, prevede l'accertamento di una varieta' e particolarita' di dati nonche' rilevamenti e valutazioni di natura tecnica, che rientrano nella competenza propria del potere esecutivo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3 in riferimento agli artt. 70, 76 e 92, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 92
co. 1
Altri parametri e norme interposte