Sentenza 4/1958 (ECLI:IT:COST:1958:4)
Massima numero 540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  17/01/1958;  Decisione del  17/01/1958
Deposito del 18/01/1958; Pubblicazione in G. U. 25/01/1958
Massime associate alla pronuncia:  539  541  542


Titolo
SENT. 4/58 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - ART. 3 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125: NORME STRUMENTALI PER LA ESECUZIONE DI ALTRE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLE NORME SOSTANZIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, per la "tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi", sollevata in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, perche' le norme che regolano la materia dal punto di vista sostanziale e che potrebbero percio' incidere sui richiamati principi costituzionali sono dettate principalmente negli artt. 1 e 2 non nella disposizione impugnata, che ha soltanto carattere di norma strumentale per la esecuzione delle altre norme della legge stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte