Sentenza 5/1958 (ECLI:IT:COST:1958:5)
Massima numero 543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 5/58 A. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI LOCALI E TRIBUTI ERARIALI - LIMITI - LEGGI COSTITUZIONALI - INTERESSI GENERALI - COORDINAMENTO CON FINANZA DELLO STATO ED ENTI LOCALI.
SENT. 5/58 A. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI LOCALI E TRIBUTI ERARIALI - LIMITI - LEGGI COSTITUZIONALI - INTERESSI GENERALI - COORDINAMENTO CON FINANZA DELLO STATO ED ENTI LOCALI.
Testo
In base alla formulazione generica usata nel primo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano, si deve riconoscere alla Regione potere normativo in materia tributaria, anche riguardo ai tributi erariali. La legislazione regionale, nella materia in questione, non puo' avere che carattere concorrente o sussidiario, non facendone menzione l'art. 14 dello Statuto che stabilisce i casi di legiferazione della Regione in via esclusiva. E' pertanto necessario che le leggi regionali riguardanti i tributi rispettino, non soltanto le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato; e' inoltre necessario che tali leggi siano coordinate con la finanza dello Stato e degli altri Enti locali, e si adeguino all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Conforme: sent. n. 9 del 1957.
In base alla formulazione generica usata nel primo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano, si deve riconoscere alla Regione potere normativo in materia tributaria, anche riguardo ai tributi erariali. La legislazione regionale, nella materia in questione, non puo' avere che carattere concorrente o sussidiario, non facendone menzione l'art. 14 dello Statuto che stabilisce i casi di legiferazione della Regione in via esclusiva. E' pertanto necessario che le leggi regionali riguardanti i tributi rispettino, non soltanto le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato; e' inoltre necessario che tali leggi siano coordinate con la finanza dello Stato e degli altri Enti locali, e si adeguino all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Conforme: sent. n. 9 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte