Sentenza 5/1958 (ECLI:IT:COST:1958:5)
Massima numero 545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 5/58 C. REGIONE SICILIA - REGIME PROVVISORIO DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E REGIONE - SUCCESSIVA ISTITUZIONE DI NUOVO TRIBUTO DELLO STATO - LEGGE REGIONALE DELIBERATA E APPROVATA IL 13 APRILE 1957 ATTRIBUTIVA DEL NUOVO TRIBUTO ALLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 5/58 C. REGIONE SICILIA - REGIME PROVVISORIO DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E REGIONE - SUCCESSIVA ISTITUZIONE DI NUOVO TRIBUTO DELLO STATO - LEGGE REGIONALE DELIBERATA E APPROVATA IL 13 APRILE 1957 ATTRIBUTIVA DEL NUOVO TRIBUTO ALLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In dipendenza del regime provvisorio dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, stabilito con legge regionale 1 luglio 1947, n. 2 e decreto legislativo statale 12 aprile 1948, n. 507, la Regione non puo' attribuirsi con leggi proprie il gettito di nuovi tributi istituiti con leggi dello Stato successive all'entrate in vigore del detto decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. In conseguenza e' costituzionalmente illegittima la legge deliberata dalla Assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge dello Stato 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari". L'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni, istituite nella citata legge 1954, n. 603, hanno carattere di novita' nel sistema tributario italiano e sono tributi diversi dalla imposta di negoziazione e da quella sul capitale delle societa' straniere, attribuite queste ultime alla Regione col citato D.L. 1948, n. 507 e soppresse dall'art. 26 della legge dell'agosto 1954.
In dipendenza del regime provvisorio dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, stabilito con legge regionale 1 luglio 1947, n. 2 e decreto legislativo statale 12 aprile 1948, n. 507, la Regione non puo' attribuirsi con leggi proprie il gettito di nuovi tributi istituiti con leggi dello Stato successive all'entrate in vigore del detto decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. In conseguenza e' costituzionalmente illegittima la legge deliberata dalla Assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge dello Stato 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari". L'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni, istituite nella citata legge 1954, n. 603, hanno carattere di novita' nel sistema tributario italiano e sono tributi diversi dalla imposta di negoziazione e da quella sul capitale delle societa' straniere, attribuite queste ultime alla Regione col citato D.L. 1948, n. 507 e soppresse dall'art. 26 della legge dell'agosto 1954.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte