Sentenza 5/1958 (ECLI:IT:COST:1958:5)
Massima numero 546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  24/01/1958;  Decisione del  24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Massime associate alla pronuncia:  543  544  545


Titolo
SENT. 5/58 D. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - SISTEMA TRIBUTARIO - POTERE DI SOPPRIMERE O SOSTITUIRE TRIBUTI GIA' ESISTENTI.

Testo
Lo Stato, per finalita' di interesse generale che attengono alle stesse basi dell'ordinamento economico nazionale, puo', nel rispetto dei precetti contenuti negli artt. 23 e 53 della Costituzione, modificare il proprio sistema tributario o anche sopprimere tributi gia' esistenti e sostituirli con tributi ritenuti piu' idonei per il conseguimento dei fini anzidetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte