Sentenza 5/1958 (ECLI:IT:COST:1958:5)
Massima numero 546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 5/58 D. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - SISTEMA TRIBUTARIO - POTERE DI SOPPRIMERE O SOSTITUIRE TRIBUTI GIA' ESISTENTI.
SENT. 5/58 D. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - SISTEMA TRIBUTARIO - POTERE DI SOPPRIMERE O SOSTITUIRE TRIBUTI GIA' ESISTENTI.
Testo
Lo Stato, per finalita' di interesse generale che attengono alle stesse basi dell'ordinamento economico nazionale, puo', nel rispetto dei precetti contenuti negli artt. 23 e 53 della Costituzione, modificare il proprio sistema tributario o anche sopprimere tributi gia' esistenti e sostituirli con tributi ritenuti piu' idonei per il conseguimento dei fini anzidetti.
Lo Stato, per finalita' di interesse generale che attengono alle stesse basi dell'ordinamento economico nazionale, puo', nel rispetto dei precetti contenuti negli artt. 23 e 53 della Costituzione, modificare il proprio sistema tributario o anche sopprimere tributi gia' esistenti e sostituirli con tributi ritenuti piu' idonei per il conseguimento dei fini anzidetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte