Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Contrasto dei fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata - Promozione da parte della Regione di programmi di attività, intese e accordi, nonché politiche volti a contrastare tali fenomeni - Ricorso del Governo - Lamentata incidenza sulla disciplina della prevenzione e repressione dei reati, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - degli artt. 2, comma 2, lett. a), 3, comma 1, lett. d), e 6, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che prevedono, allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, programmi di attività volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale, intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti e associazioni, nonché politiche di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli. Le norme impugnate sono prive di portata lesiva, poiché non è sufficiente il vago richiamo ai fenomeni d'illegalità e di criminalità comune e organizzata per generare interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina di un'attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali, può venire assegnata alla legge regionale se è tale da poter essere ricondotta a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018 e n. 35 del 2012).