Sentenza 6/1958 (ECLI:IT:COST:1958:6)
Massima numero 547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 6/58 A. RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - RISERVA, IN VIA NORMALE, ALLA LEGISLAZIONE STATALE - FONDAMENTO.
SENT. 6/58 A. RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - RISERVA, IN VIA NORMALE, ALLA LEGISLAZIONE STATALE - FONDAMENTO.
Testo
In via normale la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione statale. Soltanto lo Stato puo', con sue leggi, derogare al principio fondamentale dell'autonomia contrattuale e della liberta' negoziale (artt. 1322 e 1372 cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione, che proclama l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, si riferisce precipuamente all'unita' politica, non puo' negarsi che tale unita' postuli o renda opportuna una unicita' di regime giuridico. Cfr.: sent. n. 109 del 1957.
In via normale la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione statale. Soltanto lo Stato puo', con sue leggi, derogare al principio fondamentale dell'autonomia contrattuale e della liberta' negoziale (artt. 1322 e 1372 cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione, che proclama l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, si riferisce precipuamente all'unita' politica, non puo' negarsi che tale unita' postuli o renda opportuna una unicita' di regime giuridico. Cfr.: sent. n. 109 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte