Sentenza 6/1958 (ECLI:IT:COST:1958:6)
Massima numero 548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 6/58 B. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - LEGISLAZIONE REGIONALE - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA STATALE - DEROGHE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - LIMITI E CONDIZIONI.
SENT. 6/58 B. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - LEGISLAZIONE REGIONALE - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA STATALE - DEROGHE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - LIMITI E CONDIZIONI.
Testo
Alla regola della competenza del legislatore statale nelle materie di diritto privato sono eccezionalmente ammissibili talune deroghe, per quanto riguarda l'agricoltura e foreste, cui si riferisce la facolta' legislativa esclusiva attribuita alla Regione siciliana dalla lettera a) dell'art. 14 dello Statuto, allorche' ricorrano le seguenti condizioni: 1) eccezionalita' di situazioni locali; 2) scopo di soddisfacimento di interessi pubblici; 3) mancanza di contrasto con i criteri informatori della legislazione statale in materia, da adattare alle particolari situazioni ambientali. La potesta' legislativa regionale in materia agraria non riguarda solo il settore tecnico, ma anche il regolamento di rapporti privati, nei casi in cui possa avere influenza sulla situazione generale economica, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace sociale nelle campagne, che rappresentano un interesse pubblico. Conforme: sent. n. 109 del 1957.
Alla regola della competenza del legislatore statale nelle materie di diritto privato sono eccezionalmente ammissibili talune deroghe, per quanto riguarda l'agricoltura e foreste, cui si riferisce la facolta' legislativa esclusiva attribuita alla Regione siciliana dalla lettera a) dell'art. 14 dello Statuto, allorche' ricorrano le seguenti condizioni: 1) eccezionalita' di situazioni locali; 2) scopo di soddisfacimento di interessi pubblici; 3) mancanza di contrasto con i criteri informatori della legislazione statale in materia, da adattare alle particolari situazioni ambientali. La potesta' legislativa regionale in materia agraria non riguarda solo il settore tecnico, ma anche il regolamento di rapporti privati, nei casi in cui possa avere influenza sulla situazione generale economica, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace sociale nelle campagne, che rappresentano un interesse pubblico. Conforme: sent. n. 109 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte