Sentenza 6/1958 (ECLI:IT:COST:1958:6)
Massima numero 549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 6/58 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LIMITI - AGRICOLTURA E FORESTE - CONTRATTI AGRARI: COLONIA PARZIARIA O MEZZADRIA IMPROPRIA - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI TRA CONCEDENTE E MEZZADRI - LEGGE DELLO STATO: D.L.L. 19 OTTOBRE 1944 N. 311 - LEGGE REGIONALE: LEGGE 22 SETTEMBRE 1947 N. 11 E SUCCESSIVE PROROGHE - ECCEZIONALITA' DI SITUAZIONI LOCALI - SODDISFACIMENTO DI INTERESSI PUBBLICI - ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE ALLE ESIGENZE REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 6/58 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LIMITI - AGRICOLTURA E FORESTE - CONTRATTI AGRARI: COLONIA PARZIARIA O MEZZADRIA IMPROPRIA - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI TRA CONCEDENTE E MEZZADRI - LEGGE DELLO STATO: D.L.L. 19 OTTOBRE 1944 N. 311 - LEGGE REGIONALE: LEGGE 22 SETTEMBRE 1947 N. 11 E SUCCESSIVE PROROGHE - ECCEZIONALITA' DI SITUAZIONI LOCALI - SODDISFACIMENTO DI INTERESSI PUBBLICI - ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE ALLE ESIGENZE REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Regione siciliana con la legge 22 settembre 1947, n. 11 prorogata dalle leggi 1 agosto 1949, n. 44; 26 giugno 1950, n. 44; 12 agosto 1951, n. 43 e 26 giugno 1956, n.16, ha legiferato nel settore del diritto privato per ovviare, nell'interesse dell'economia, a squilibri della ripartizione dei prodotti tra concedenti e mezzadri e per adattare la legge statale (D.L.L .19 ottobre 1944, n. 311) alle particolari situazioni ambientali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della citata legge regionale n. 11, che per la colonia parziaria o mezzadria impropria relativa a terreni a coltura arborea ed arbustiva stabilisce una maggiorazione della quota a favore del mezzadro in misura del 5 o del 10% da prelevarsi da quella del concedente.
La Regione siciliana con la legge 22 settembre 1947, n. 11 prorogata dalle leggi 1 agosto 1949, n. 44; 26 giugno 1950, n. 44; 12 agosto 1951, n. 43 e 26 giugno 1956, n.16, ha legiferato nel settore del diritto privato per ovviare, nell'interesse dell'economia, a squilibri della ripartizione dei prodotti tra concedenti e mezzadri e per adattare la legge statale (D.L.L .19 ottobre 1944, n. 311) alle particolari situazioni ambientali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della citata legge regionale n. 11, che per la colonia parziaria o mezzadria impropria relativa a terreni a coltura arborea ed arbustiva stabilisce una maggiorazione della quota a favore del mezzadro in misura del 5 o del 10% da prelevarsi da quella del concedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte