Sentenza 7/1958 (ECLI:IT:COST:1958:7)
Massima numero 550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 7/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DICHIARATA INFONDATA - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA' - DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA OVE NON SUSSISTANO RAGIONI PER ADOTTARE UNA SOLUZIONE DIVERSA.
SENT. 7/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DICHIARATA INFONDATA - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA' - DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA OVE NON SUSSISTANO RAGIONI PER ADOTTARE UNA SOLUZIONE DIVERSA.
Testo
La Corte costituzionale non ha mai formulato dichiarazioni di legittimita' costituzione della norma denunciata, per non precludere definitivamente ogni ulteriore questione rispetto alla norma stessa; ha invece, usato la formula della infondatezza della questione quando questa sia proposta in via incidentale e del rigetto del ricorso quando la questione sia proposta in via principale. Pertanto e' da ammettersi che una successiva proposizione della questione di legittimita', specialmente se esposta sotto profili diversi e sorretta da argomenti diversi, eventualmente desunti da ulteriori svolgimenti dei principi informatori dell'ordinamento giuridico, possa condurre ad una soluzione diversa. Ove non sussistano ragioni per adottare una diversa soluzione, la Corte dichiara nuovamente la questione infondata.
La Corte costituzionale non ha mai formulato dichiarazioni di legittimita' costituzione della norma denunciata, per non precludere definitivamente ogni ulteriore questione rispetto alla norma stessa; ha invece, usato la formula della infondatezza della questione quando questa sia proposta in via incidentale e del rigetto del ricorso quando la questione sia proposta in via principale. Pertanto e' da ammettersi che una successiva proposizione della questione di legittimita', specialmente se esposta sotto profili diversi e sorretta da argomenti diversi, eventualmente desunti da ulteriori svolgimenti dei principi informatori dell'ordinamento giuridico, possa condurre ad una soluzione diversa. Ove non sussistano ragioni per adottare una diversa soluzione, la Corte dichiara nuovamente la questione infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte