Sentenza 7/1958 (ECLI:IT:COST:1958:7)
Massima numero 552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
24/01/1958; Decisione del
24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 7/58 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - COESISTENZA DI PRINCIPI FONDAMENTALI OPPOSTI - CONSEGUENZA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CORRISPONDENZA DI NORME REGIONALI AI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - INTERPRETAZIONE ATTUALE DEI PRINCIPI. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PRINCIPIO DEL RECESSO DEL CONTRATTO SANCITO DALL'ART. 2118 COD.CIV. - NATURA E LIMITI.
SENT. 7/58 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - COESISTENZA DI PRINCIPI FONDAMENTALI OPPOSTI - CONSEGUENZA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CORRISPONDENZA DI NORME REGIONALI AI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - INTERPRETAZIONE ATTUALE DEI PRINCIPI. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PRINCIPIO DEL RECESSO DEL CONTRATTO SANCITO DALL'ART. 2118 COD.CIV. - NATURA E LIMITI.
Testo
A prescindere dalla difficolta', anche logica, di concepire un ordinamento giuridico informato contemporaneamente a due principi fondamentali diversi, puo' verificarsi un processo piu' o meno rapido di attenuazione del carattere imperativo di un principio gia' considerato fondamentale. Ai fini di un giudizio di legittimita' costituzionale di una norma, cio' che deve ritenersi essenziale e' la corrispondenza di tale norma ai principi dell'ordinamento dello Stato, in base all'interpretazione attuale che di essi deve accogliersi, in relazione alle esigenze specifiche di tempo e di luogo, alla cui soddisfazione deve mirare la legislazione regionale. L'art. 2118 Cod. civ., che regola una sola specie di rapporto di lavoro, quello a tempo indeterminato, nel sancire il diritto delle parti a recedere dal contratto, non consacra un principio fondamentale ed assoluto, di ordine pubblico, a cui non si possa derogare. Al contrario le fonti contrattuali collettive tendono decisamente a introdurre anche in Italia il principio che il licenziamento del lavoratore deve essere giustificato e non arbitrario.
A prescindere dalla difficolta', anche logica, di concepire un ordinamento giuridico informato contemporaneamente a due principi fondamentali diversi, puo' verificarsi un processo piu' o meno rapido di attenuazione del carattere imperativo di un principio gia' considerato fondamentale. Ai fini di un giudizio di legittimita' costituzionale di una norma, cio' che deve ritenersi essenziale e' la corrispondenza di tale norma ai principi dell'ordinamento dello Stato, in base all'interpretazione attuale che di essi deve accogliersi, in relazione alle esigenze specifiche di tempo e di luogo, alla cui soddisfazione deve mirare la legislazione regionale. L'art. 2118 Cod. civ., che regola una sola specie di rapporto di lavoro, quello a tempo indeterminato, nel sancire il diritto delle parti a recedere dal contratto, non consacra un principio fondamentale ed assoluto, di ordine pubblico, a cui non si possa derogare. Al contrario le fonti contrattuali collettive tendono decisamente a introdurre anche in Italia il principio che il licenziamento del lavoratore deve essere giustificato e non arbitrario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte