Sentenza 7/1958 (ECLI:IT:COST:1958:7)
Massima numero 553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  24/01/1958;  Decisione del  24/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Massime associate alla pronuncia:  550  551  552


Titolo
SENT. 7/58 D. REGIONE SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ART. 2 LEGGE REG. 15 APRILE 1953, N. 29: LIMITI AL LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE ESATTORIE COMUNALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2 della legge regionale siciliana 15 aprile 1953, n. 29, che vieta il licenziamento dei dipendenti delle esattorie, comunali fuori delle ipotesi previste dallo stesso articolo, non contrasta con alcun principio fondamentale dello Stato e risponde agli interessi della Regione siciliana in quanto tende alla migliore organizzazione e al bene ordinato funzionamento degli uffici esattoriali della Regione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della citata legge sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte