Sentenza 8/1958 (ECLI:IT:COST:1958:8)
Massima numero 554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
27/01/1958; Decisione del
27/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Titolo
SENT. 8/58 A. REGIONE VALLE D'AOSTA - MINIERE - ART. 11 STATUTO - C.D. CONCESSIONE ALLA REGIONE: ATTRIBUZIONE DECENTRATA DI POTERI STATALI.
SENT. 8/58 A. REGIONE VALLE D'AOSTA - MINIERE - ART. 11 STATUTO - C.D. CONCESSIONE ALLA REGIONE: ATTRIBUZIONE DECENTRATA DI POTERI STATALI.
Testo
Con la concessione preveduta dalla legge sulle miniere (R.D. 29 luglio 1929, n. 1443) lo Stato attribuisce al concessionario il potere di coltivazione del giacimento e lo autorizza ad esercitare nella miniera la relativa impresa economica. Invece, nel sistema dell'art. 11 dello Statuto valdostano, la Regione non assume di fronte allo Stato la veste di imprenditore minerario e la concessione novantanovennale di cui al citato articolo deve essere considerata come attribuzione di un complesso di poteri che la Regione deve esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento. Tali poteri derivano alla Regione dalla concessione e non gia' da un trasferimento patrimoniale; giacche' nel territorio della Valle d'Aosta le miniere restano di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato al quale spetta stabilire entro quali limiti detti poteri saranno esercitati. Dalla particolare natura della concessione delle miniere della Valle d'Aosta consegue che non puo' farsi distinzione tra la fase di ricerca e la fase di coltivazione per negare alla Regione i poteri nella fase delle ricerche delle miniere. I poteri delegati alla Regione si riferiscono tanto alle miniere gia' scoperte quanto alle miniere future, da scoprirsi nel periodo novantanovennale, e comprendono anche la disciplina dei permessi di ricerca mineraria.
Con la concessione preveduta dalla legge sulle miniere (R.D. 29 luglio 1929, n. 1443) lo Stato attribuisce al concessionario il potere di coltivazione del giacimento e lo autorizza ad esercitare nella miniera la relativa impresa economica. Invece, nel sistema dell'art. 11 dello Statuto valdostano, la Regione non assume di fronte allo Stato la veste di imprenditore minerario e la concessione novantanovennale di cui al citato articolo deve essere considerata come attribuzione di un complesso di poteri che la Regione deve esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento. Tali poteri derivano alla Regione dalla concessione e non gia' da un trasferimento patrimoniale; giacche' nel territorio della Valle d'Aosta le miniere restano di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato al quale spetta stabilire entro quali limiti detti poteri saranno esercitati. Dalla particolare natura della concessione delle miniere della Valle d'Aosta consegue che non puo' farsi distinzione tra la fase di ricerca e la fase di coltivazione per negare alla Regione i poteri nella fase delle ricerche delle miniere. I poteri delegati alla Regione si riferiscono tanto alle miniere gia' scoperte quanto alle miniere future, da scoprirsi nel periodo novantanovennale, e comprendono anche la disciplina dei permessi di ricerca mineraria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 0
Altri parametri e norme interposte