Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Possibilità che la Regione stipuli accordi e intese con enti e associazioni afferenti al terzo settore iscritti nei registri regionali nel volontariato e dell'associazionismo - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione in danno delle associazioni operanti sul territorio regionale, iscritte nel registro nazionale, ma non in quello regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui prevede la possibilità che la Regione stipuli accordi e intese con enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge reg. n. 1 del 2000. La norma impugnata non ha un effetto discriminatorio nei confronti di quelle associazioni che, pur operanti sul territorio regionale, sarebbero iscritte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 383 del 2000, nel registro nazionale e non in quello regionale. È evidente infatti che essa si riferisce, per un verso, alle associazioni di volontariato regionale, disciplinate dalla relativa legge della Regione e, per altro verso, alle associazioni afferenti al terzo settore. L'espressione "ovvero", in questo contesto, assume un valore disgiuntivo e non meramente esplicativo, con la conseguenza la disposizione impugnata non può non riferirsi anche alle associazioni iscritte al registro nazionale di cui agli artt. 45 ss. del d.lgs. n. 117 del 2017.