Sentenza 8/1958 (ECLI:IT:COST:1958:8)
Massima numero 557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  27/01/1958;  Decisione del  27/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Massime associate alla pronuncia:  554  555  556  558


Titolo
SENT. 8/58 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - MINIERE - RICERCA E COLTIVAZIONE - LEGGE REGIONALE APPROVATA 29 MAGGIO 1957 - IMPUGNATIVA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
La disposizione dell'art. 1 della legge approvata il 14 febbraio 1957 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta che enuncia il principio secondo cui la Regione esercita sulle miniere le attribuzioni gia' di spettanza dello Stato e le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, nn. 1, 3, 4 e 6 dell'art. 9, primo comma della stessa legge, che disciplinano, in particolare, i permessi di ricerca mineraria, non contrastano con gli artt. 11, 2 lett. i e 3 lett. e in relazione all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione, e pertanto sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

statuto regione Valle d'Aosta  art. 11

Altri parametri e norme interposte