Sentenza 8/1958 (ECLI:IT:COST:1958:8)
Massima numero 558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  27/01/1958;  Decisione del  27/01/1958
Deposito del 27/01/1958; Pubblicazione in G. U. 01/02/1958
Massime associate alla pronuncia:  554  555  556  557


Titolo
SENT. 8/58 E. REGIONE VALLE D'AOSTA - MINIERE - DECADENZA DI CONCESSIONI ANTERIORI AL 7 SETTEMBRE 1945 - ART. 8 LEGGE REG. APPROVATA IL 14 FEBBRAIO 1957 - INTERPRETAZIONE - DECLARATORIA DELLA DECADENZA DA PARTE DELLO STATO SU RICHIESTA DELLA REGIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione contenuta nell'art. 8 della legge approvata il 14 febbraio 1957 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in base alla quale il Presidente della Giunta regionale provvede sulle richieste tendenti al ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza dalle concessioni minerarie anteriori al 7 settembre 1945, non contrasta con l'art. 11 terzo comma dello Statuto speciale della Regione, perche' va interpretata nel senso che il Presidente della Regione provvede allo inoltro allo Stato delle relative richieste o domande e non attribuisce alla Regione il potere di emettere la declaratoria stessa che e' di spettanza degli organi dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 11  co. 3

Altri parametri e norme interposte