Sentenza 9/1958 (ECLI:IT:COST:1958:9)
Massima numero 560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  25/02/1958;  Decisione del  25/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:  559  561


Titolo
SENT. 9/58 B. REGIONE SICILIA - TERMINE PER LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI - FACOLTA' NON OBBLIGO - NON INCIDENZA SUL PROCESSO COSTITUZIONALE.

Testo
Il termine di trenta giorni, oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano "le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione", crea non gia' un obbligo perentorio di promulgazione immediata, ma soltanto la facolta' per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza di un ricorso per illegittimita' costituzionale. Il fondamento e i limiti di questa facolta' sono tali da non incidere, allorche' sia stata esercitata, sullo svolgersi del processo costituzionale e sulla relativa decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte