Sentenza 9/1958 (ECLI:IT:COST:1958:9)
Massima numero 561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
25/02/1958; Decisione del
25/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Titolo
SENT. 9/58 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DI NUOVE SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 24 LUGLIO 1957: PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE PER IMPIANTI ELETTRICI - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DELLA NUOVA SPESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/58 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DI NUOVE SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 24 LUGLIO 1957: PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE PER IMPIANTI ELETTRICI - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DELLA NUOVA SPESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo la quale ogni legge istitutiva di nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda, oltre che lo Stato, anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. La legge regionale siciliana approvata il 24 luglio 1954, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici", non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa e pertanto e' viziata da illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione.
La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo la quale ogni legge istitutiva di nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda, oltre che lo Stato, anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. La legge regionale siciliana approvata il 24 luglio 1954, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici", non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa e pertanto e' viziata da illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte