Sentenza 9/1958 (ECLI:IT:COST:1958:9)
Massima numero 561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  25/02/1958;  Decisione del  25/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:  559  560


Titolo
SENT. 9/58 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DI NUOVE SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 24 LUGLIO 1957: PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE PER IMPIANTI ELETTRICI - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DELLA NUOVA SPESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo la quale ogni legge istitutiva di nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda, oltre che lo Stato, anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. La legge regionale siciliana approvata il 24 luglio 1954, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici", non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa e pertanto e' viziata da illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte