Ordinanza 21/1958 (ECLI:IT:COST:1958:21)
Massima numero 573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
26/02/1958; Decisione del
26/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 21/58. SICUREZZA PUBBLICA - ART. 113 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA (IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA') DELLE NORME IMPUGNATE.
ORD. 21/58. SICUREZZA PUBBLICA - ART. 113 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA (IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA') DELLE NORME IMPUGNATE.
Testo
Le norme che la Corte dichiara costituzionalmente illegittime cessano di avere efficacia (in base al disposto dell'art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (ex art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo cosi' escluso che si proceda a nuovi giudizi. Pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale concernente norme gia' riconosciute contrastanti con precetti della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. - dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, che richiedono la licenza dell'Autorita' di p.s. per distribuire o mettere in circolazione o affiggere in luoghi pubblici scritti, disegni o giornali). Cfr.: sentenza n. 1 del 5 giugno 1956.
Le norme che la Corte dichiara costituzionalmente illegittime cessano di avere efficacia (in base al disposto dell'art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (ex art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo cosi' escluso che si proceda a nuovi giudizi. Pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale concernente norme gia' riconosciute contrastanti con precetti della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. - dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, che richiedono la licenza dell'Autorita' di p.s. per distribuire o mettere in circolazione o affiggere in luoghi pubblici scritti, disegni o giornali). Cfr.: sentenza n. 1 del 5 giugno 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 3