Ordinanza 22/1958 (ECLI:IT:COST:1958:22)
Massima numero 574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  26/02/1958;  Decisione del  26/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:  575


Titolo
ORD. 22/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTROINTERESSATI - INAMMISSIBILITA' - INTERVENTI - IMPROPONIBILITA'.

Testo
Nei giudizi incidentali di legittimita' costituzionale non e' ammissibile la figura del controinteressato ne' sono proponibili forme di intervento di terzi (estranei al giudizio a quo). (Nella specie era stata denunciata l'incostituzionalita' del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 4 febbraio 1953, che stabiliva le modalita' per la esecuzione, da parte "dell'Istituto fiduciario realizzi", delle vendite giudiziarie nel distretto di Napoli, e detto Istituto aveva spiegato intervento nel giudizio di legittimita' costituzionale, aderendo alle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato). Conformi: ordinanze 18 bis/56 e 30 bis/57.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 31