Ordinanza 23/1958 (ECLI:IT:COST:1958:23)
Massima numero 576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
26/02/1958; Decisione del
26/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:
577
Titolo
ORD. 23/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23). GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE: NULLITA' DI RISULTATO ELETTORALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 71 T.U. LEGGI ELETTORALI 5 APRILE 1951 N. 203 - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON RIGETTO DEL RICORSO - CONTESTUALE DENUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 71 T.U. N. 203 DEL 1951 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
ORD. 23/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23). GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE: NULLITA' DI RISULTATO ELETTORALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 71 T.U. LEGGI ELETTORALI 5 APRILE 1951 N. 203 - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON RIGETTO DEL RICORSO - CONTESTUALE DENUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 71 T.U. N. 203 DEL 1951 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La definizione del giudizio ordinario preclude la possibilita' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del Testo unico delle leggi elettorali 5 aprile 1951 n. 203 in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione, promosso dal Consiglio comunale di Venosa con deliberazione contestuale a quella con la quale era definito, col rigetto del ricorso, il giudizio in cui era sorta questione circa l'applicazione del detto articolo 71.
La definizione del giudizio ordinario preclude la possibilita' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del Testo unico delle leggi elettorali 5 aprile 1951 n. 203 in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione, promosso dal Consiglio comunale di Venosa con deliberazione contestuale a quella con la quale era definito, col rigetto del ricorso, il giudizio in cui era sorta questione circa l'applicazione del detto articolo 71.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23