Sentenza 285/2019 (ECLI:IT:COST:2019:285)
Massima numero 40962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
19/11/2019; Decisione del
19/11/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Patrocinio a spese della Regione a favore dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa - Definizione con regolamento della Giunta regionale di criteri e modalità di accesso al beneficio - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di norme processuali - Illegittimità costituzionale.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Patrocinio a spese della Regione a favore dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa - Definizione con regolamento della Giunta regionale di criteri e modalità di accesso al beneficio - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di norme processuali - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che assicura il patrocinio a spese della Regione a coloro che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, affidando alla Giunta regionale la definizione, con apposito regolamento, dei criteri e delle modalità per l'accesso al patrocinio. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di norme processuali, poiché è il codice di rito penale che stabilisce l'obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d'ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio, il quale non può che costituire oggetto delle norme statali anche con riguardo alla persona offesa dal reato. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 299 del 2010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che assicura il patrocinio a spese della Regione a coloro che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, affidando alla Giunta regionale la definizione, con apposito regolamento, dei criteri e delle modalità per l'accesso al patrocinio. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di norme processuali, poiché è il codice di rito penale che stabilisce l'obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d'ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio, il quale non può che costituire oggetto delle norme statali anche con riguardo alla persona offesa dal reato. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 299 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 45
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte