Ordinanza 23/1958 (ECLI:IT:COST:1958:23)
Massima numero 577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
26/02/1958; Decisione del
26/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:
576
Titolo
ORD. 23/58 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PRECLUSA PER AVVENUTA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 23/58 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PRECLUSA PER AVVENUTA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Se la questione di legittimita' costituzionale e' preclusa per essere stato gia' definito il giudizio principale la Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza. (Specie in cui il consiglio comunale di Venosa aveva respinto un ricorso per nullita' di risultati elettorali e contemporaneamente aveva rimesso alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 T.U. 5 aprile 1951, n. 203).
Se la questione di legittimita' costituzionale e' preclusa per essere stato gia' definito il giudizio principale la Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza. (Specie in cui il consiglio comunale di Venosa aveva respinto un ricorso per nullita' di risultati elettorali e contemporaneamente aveva rimesso alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 T.U. 5 aprile 1951, n. 203).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9