Sentenza 24/1958 (ECLI:IT:COST:1958:24)
Massima numero 579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
27/02/1958; Decisione del
27/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Titolo
SENT. 24/58 B. REGIONI - ART. 117 COSTITUZIONE - REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE - INAPPLICABILITA'.
SENT. 24/58 B. REGIONI - ART. 117 COSTITUZIONE - REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE - INAPPLICABILITA'.
Testo
Le Regioni a Statuto speciale hanno una potesta' legislativa piu' ampia di quella attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni ad autonomia normale sia pure entro i limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e del rispetto dell'interesse nazionale. Pertanto per la Regione Trentino-Alto Adige l'attivita' legislativa in materia di turismo e industrie alberghiere e' regolata dall'art. 4 n. 17 del relativo Statuto speciale.
Le Regioni a Statuto speciale hanno una potesta' legislativa piu' ampia di quella attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni ad autonomia normale sia pure entro i limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e del rispetto dell'interesse nazionale. Pertanto per la Regione Trentino-Alto Adige l'attivita' legislativa in materia di turismo e industrie alberghiere e' regolata dall'art. 4 n. 17 del relativo Statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte