Sentenza 24/1958 (ECLI:IT:COST:1958:24)
Massima numero 580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  27/02/1958;  Decisione del  27/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:  578  579  581


Titolo
SENT. 24/58 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SISTEMA TAVOLARE - VINCOLO ALBERGHIERO - ART. 8, LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 1956 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 42 COST. E 4 STATUTO SPECIALE - INFONDATEZZA.

Testo
Le disposizioni dell'art. 8 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956 n. 6, riguardante il vincolo venticinquennale per gli immobili destinati ad uso alberghiero, non costituiscono una novita' creata dal legislatore regionale, ma sono norme che varie leggi dello Stato avevano gia' dettato allo scopo di incrementare con pubblici finanziamenti l'industria alberghiera. Pertanto le dette disposizioni non contrastano ne' con l'art. 42 della Costituzione ne' con l'art. 4 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

Altri parametri e norme interposte