Sentenza 25/1958 (ECLI:IT:COST:1958:25)
Massima numero 582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
27/02/1958; Decisione del
27/02/1958
Deposito del 11/03/1958; Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 25/58. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI RELATIVI A PRESTAZIONI PER LE COLONIE MARINE - ART. 3 ULTIMO COMMA LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 19 LUGLIO 1957 - ESENZIONE FISCALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE;
SENT. 25/58. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI RELATIVI A PRESTAZIONI PER LE COLONIE MARINE - ART. 3 ULTIMO COMMA LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 19 LUGLIO 1957 - ESENZIONE FISCALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE;
Testo
La disposizione dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale siciliana approvata il 19 luglio 1957 per cui "tutti gli atti relativi alla esecuzione di opere, forniture e prestazioni riguardanti le colonie permanenti marine e montane sono registrati a tassa fissa" persegue finalita' assistenziali attribuite da norme costituzionali sia allo Stato (artt. 32 e 38 Cost.) che alla Regione (art. 17 lettere b e c dello Statuto), risponde ad un particolare interesse dell'Isola (incrementare le colonie permanenti per l'infanzia) e trova riscontro in un particolare tipo di esenzione previsto dalle leggi statali. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma della legge regionale, sollevata in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale per la Sicilia.
La disposizione dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale siciliana approvata il 19 luglio 1957 per cui "tutti gli atti relativi alla esecuzione di opere, forniture e prestazioni riguardanti le colonie permanenti marine e montane sono registrati a tassa fissa" persegue finalita' assistenziali attribuite da norme costituzionali sia allo Stato (artt. 32 e 38 Cost.) che alla Regione (art. 17 lettere b e c dello Statuto), risponde ad un particolare interesse dell'Isola (incrementare le colonie permanenti per l'infanzia) e trova riscontro in un particolare tipo di esenzione previsto dalle leggi statali. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma della legge regionale, sollevata in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale per la Sicilia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte