Sentenza 26/1958 (ECLI:IT:COST:1958:26)
Massima numero 585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  31/03/1958;  Decisione del  31/03/1958
Deposito del 08/04/1958; Pubblicazione in G. U. 12/04/1958
Massime associate alla pronuncia:  583  584


Titolo
SENT. 26/58 C. ACQUE PUBBLICHE - R.D.L. 25 FEBBRAIO 1924 N. 456 - ABOLIZIONE DELLA GRATUITA' DELLE ANTICHE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE - NORMA CON EFFETTO ISTANTANEO - INAMMISSIBILITA' DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMPOSIZIONE DI CANONE A TUTTI GLI UTENTI DI ACQUE PUBBLICHE - NORMA CON EFFETTO PERMANENTE - AMMISSIBILITA' DEL SINDACATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 7 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456 contiene due disposizioni. Con la prima, di effetto istantaneo, fu abolita la gratuita' delle antiche utenze di acque pubbliche; con la seconda fu imposto il pagamento di un canone a tutti gli utenti di acque. Essendo ancora operante, questa norma puo' formare oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale. Essa e' conforme ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, e non viola l'art. 42 terzo comma della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte