Sentenza 27/1958 (ECLI:IT:COST:1958:27)
Massima numero 586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
31/03/1958; Decisione del
31/03/1958
Deposito del 08/04/1958; Pubblicazione in G. U. 12/04/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 27/58. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - ART. 18 T.U. LEGGI DI P.S. - RIUNIONE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 27/58. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE (DIRITTO DI) - ART. 18 T.U. LEGGI DI P.S. - RIUNIONE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - OBBLIGO DI PREAVVISO - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In materia di liberta' di riunione, in forza dell'art. 17 della Costituzione l'obbligo del preavviso, di cui all'art. 18 del T.U. leggi di P.S. deve ritenersi limitato, e legittimamente sanzionato, per le sole riunioni in luogo pubblico. Lo stesso art. 18 del citato testo unico deve percio' essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'indicato precetto costituzionale, nella parte in cui prevede l'obbligo di preavviso anche per le riunioni aperte al pubblico. Cfr.: sent. n. 9 del 19 giugno 1956.
In materia di liberta' di riunione, in forza dell'art. 17 della Costituzione l'obbligo del preavviso, di cui all'art. 18 del T.U. leggi di P.S. deve ritenersi limitato, e legittimamente sanzionato, per le sole riunioni in luogo pubblico. Lo stesso art. 18 del citato testo unico deve percio' essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'indicato precetto costituzionale, nella parte in cui prevede l'obbligo di preavviso anche per le riunioni aperte al pubblico. Cfr.: sent. n. 9 del 19 giugno 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 17
Altri parametri e norme interposte