Sentenza 29/1958 (ECLI:IT:COST:1958:29)
Massima numero 589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
01/04/1958; Decisione del
01/04/1958
Deposito del 08/04/1958; Pubblicazione in G. U. 12/04/1958
Titolo
SENT. 29/58 A. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - RAPPORTI CON LA GIURISDIZIONE ORDINARIA - REATI CONNESSI - ART. 8 LEGGE 23 MARZO 1956, N. 167: PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/58 A. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - RAPPORTI CON LA GIURISDIZIONE ORDINARIA - REATI CONNESSI - ART. 8 LEGGE 23 MARZO 1956, N. 167: PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con l'art. 103, ultimo comma della Costituzione, secondo il quale "i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate", non si e' inteso stabilire una giurisdizione esclusiva di questi tribunali, ma solo che la giurisdizione militare, in tempo di pace e' circoscritta nei limiti soggettivi ed oggettivi, ivi previsti (qualita' di appartenenti alle forze armate dei soggetti, carattere obbiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non si possono per nessuna ragione oltrepassare nei confronti della giurisdizione ordinaria: questa e' percio' da considerarsi per il tempo di pace come la giurisdizione normale e prevalente, nelle ipotesi di connessione. Pertanto e' infondata, in riferimento al citato art. 103, ultimo comma, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, il quale, nei casi di connessione tra reati riservati alla giurisdizione militare e reati spettanti alla cognizione del giudice ordinario, stabilisce la prevalenza della giurisdizione ordinaria.
Con l'art. 103, ultimo comma della Costituzione, secondo il quale "i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate", non si e' inteso stabilire una giurisdizione esclusiva di questi tribunali, ma solo che la giurisdizione militare, in tempo di pace e' circoscritta nei limiti soggettivi ed oggettivi, ivi previsti (qualita' di appartenenti alle forze armate dei soggetti, carattere obbiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non si possono per nessuna ragione oltrepassare nei confronti della giurisdizione ordinaria: questa e' percio' da considerarsi per il tempo di pace come la giurisdizione normale e prevalente, nelle ipotesi di connessione. Pertanto e' infondata, in riferimento al citato art. 103, ultimo comma, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, il quale, nei casi di connessione tra reati riservati alla giurisdizione militare e reati spettanti alla cognizione del giudice ordinario, stabilisce la prevalenza della giurisdizione ordinaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte