Sentenza 29/1958 (ECLI:IT:COST:1958:29)
Massima numero 590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  01/04/1958;  Decisione del  01/04/1958
Deposito del 08/04/1958; Pubblicazione in G. U. 12/04/1958
Massime associate alla pronuncia:  589  591


Titolo
SENT. 29/58 B. GIUDICE NATURALE - SPOSTAMENTI DI GIURISDIZIONE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - IRRILEVANZA. GIUDICE NATURALE - TRIBUNALI MILITARI E GIUDICI ORDINARI - ART. 8 LEGGE 23 MARZO 1956, N. 167: PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA NEI CASI DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 25, primo comma, della Costituzione, affermando che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, non esclude lo spostamento di giurisdizione per ragioni di connessione. Pertanto e' infondata, in riferimento alla norma, del riportato art. 25, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, che, nei casi di connessione tra reati riservati alla giurisdizione militare e reati spettanti alla cognizione del giudice ordinario, stabilisce la prevalenza della giurisdizione ordinaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte