Sentenza 29/1958 (ECLI:IT:COST:1958:29)
Massima numero 591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  01/04/1958;  Decisione del  01/04/1958
Deposito del 08/04/1958; Pubblicazione in G. U. 12/04/1958
Massime associate alla pronuncia:  589  590


Titolo
SENT. 29/58 C. TRIBUNALI MILITARI - GIURISDIZIONE IN TEMPO DI PACE - PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA NEI CASI DI CONNESSIONE - ART. 8 LEGGE 23 MARZO 1956, N. 167: NON COMPORTA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 23 marzo 1956, n. 167 non puo' in alcun modo considerarsi come legge che valga a modificare una disposizione della Costituzione, perche' fu emanata col chiaro ed esclusivo scopo di conformare al testo costituzionale le disposizioni anteriori che se ne discostavano. Pertanto e' infondata in riferimento all'art. 138 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge citata, il quale dispone la prevalenza della giurisdizione ordinaria per i casi di connessione tra reati riservati alla giurisdizione militare e reati spettanti alla cognizione del giudice ordinario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte