Sentenza 30/1958 (ECLI:IT:COST:1958:30)
Massima numero 592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  01/04/1958;  Decisione del  01/04/1958
Deposito del 08/04/1958; Pubblicazione in G. U. 12/04/1958
Massime associate alla pronuncia:  593


Titolo
SENT. 30/58 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - CESSAZIONE DAL LAVORO - OBBLIGO DI DENUNCIA - ARTT. 7, 8, 13, 14, 18 E 27 LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2, 3, 4 E 16 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Per i motivi gia' esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte