Ordinanza 31/1958 (ECLI:IT:COST:1958:31)
Massima numero 594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/04/1958;  Decisione del  22/04/1958
Deposito del 02/05/1958; Pubblicazione in G. U. 07/06/1958
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 31/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - EFFETTI - MODALITA' - (NORME INTEGRATIVE, ART. 25).

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale va dichiarato estinto il processo ove il riccorrente, con atto depositato in cancelleria, rinunci al ricorso, e la rinuncia sia confermata in udienza ed accettata dalla difesa della controparte. (Nella specie, l'atto di rinuncia fu depositato prima dell'udienza dall'Avvocatura dello Stato ed accettato dalla difesa della Regione autonoma della Valle d'Aosta in conformita' di deliberazione della Giunta regionale con la stessa data dell'udienza, che venne depositata successivamente). Conforme: 10/58

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25