Sentenza 32/1958 (ECLI:IT:COST:1958:32)
Massima numero 595
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  22/04/1958;  Decisione del  22/04/1958
Deposito del 02/05/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 32/58. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DISOCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA - D.M. 8 GIUGNO 1957 - CARATTERE ACCESSORIO RISPETTO AL D.M. 22 DICEMBRE 1956. REGIONE SICILIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - OMESSA IMPUGNAZIONE DEL D.M. 22 DICEMBRE 1956 - IMPUGNAZIONE DEL D.M. 8 GIUGNO 1957 - INAMMISSIBILITA'.

Testo
L'impugnazione da parte della Regione di un provvedimento statale che non ha una propria autonomia in quanto contiene disposizioni di carattere accessorio (strumentale od esecutivo) rispetto a un provvedimento precedente non impugnato, e' inammissibile. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 giugno 1957, stabilendo che in alcune provincie (fra le quali Messina e Palermo) l'adozione del libretto istituito per l'assicurazione contro la disoccupazione nell'agricoltura dal precedente decreto 22 dicembre 1956 dello stesso Ministro e' rinviata all'annata agraria 1958-1959, pone una norma accessoria rispetto a quelle contenute nel decreto 22 dicembre 1956. Pertanto, non avendo la Regione siciliana impugnato il D.M. 22 dicembre 1956, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla detta Regione in relazione al successivo D.M. 8 giugno 1957, e' inammissibile. Cfr.: 18/56; 44/57.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte