Sentenza 285/2019 (ECLI:IT:COST:2019:285)
Massima numero 42713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
19/11/2019; Decisione del
19/11/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Promozione del potenziamento, ad opera della polizia locale, delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose, previa intesa con gli enti locali interessati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Promozione del potenziamento, ad opera della polizia locale, delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose, previa intesa con gli enti locali interessati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 29-bis, comma 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009, prevedendo che, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, promuove il potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose. Se, da un lato, la norma, nel rafforzare l'attività di vigilanza svolta dalla polizia locale, può interferire nelle attività inerenti al controllo del territorio, le quali non possono essere decise unilateralmente dalla Regione, pena l'invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, dall'altro, nell'ambito della rinnovata strategia istituzionale volta a garantire la sicurezza integrata, non è possibile impedire alla Regione di sollecitare lo Stato affinché questo ricalibri la distribuzione della forza pubblica sul territorio. In tal senso, la Regione può promuovere il potenziamento delle attività di vigilanza ad opera delle forze di polizia locale, previa intesa con gli enti locali interessati, purché nell'ambito dei piani predisposti dal Ministro dell'interno. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011 e n. 167 del 2010).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 29-bis, comma 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009, prevedendo che, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, promuove il potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose. Se, da un lato, la norma, nel rafforzare l'attività di vigilanza svolta dalla polizia locale, può interferire nelle attività inerenti al controllo del territorio, le quali non possono essere decise unilateralmente dalla Regione, pena l'invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, dall'altro, nell'ambito della rinnovata strategia istituzionale volta a garantire la sicurezza integrata, non è possibile impedire alla Regione di sollecitare lo Stato affinché questo ricalibri la distribuzione della forza pubblica sul territorio. In tal senso, la Regione può promuovere il potenziamento delle attività di vigilanza ad opera delle forze di polizia locale, previa intesa con gli enti locali interessati, purché nell'ambito dei piani predisposti dal Ministro dell'interno. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011 e n. 167 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/11/2018
n. 45
art. 8
co.
legge della Regione Basilicata
29/12/2009
n. 41
art. 29
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte