Sentenza 33/1958 (ECLI:IT:COST:1958:33)
Massima numero 597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
22/04/1958; Decisione del
22/04/1958
Deposito del 02/05/1958; Pubblicazione in G. U. 07/06/1958
Titolo
SENT. 33/58 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - QUOTE DI SCORPORO - DETERMINAZIONE IN PROPORZIONE DIRETTA AL REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO E IN PROPORZIONE INVERSA AL REDDITO MEDIO PER ETTARO - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4 - FINALITA' DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI E DI SFRUTTARE RAZIONALMENTE IL SUOLO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 44 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 33/58 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - QUOTE DI SCORPORO - DETERMINAZIONE IN PROPORZIONE DIRETTA AL REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO E IN PROPORZIONE INVERSA AL REDDITO MEDIO PER ETTARO - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4 - FINALITA' DI STABILIRE EQUI RAPPORTI SOCIALI E DI SFRUTTARE RAZIONALMENTE IL SUOLO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 44 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio) e la tabella allegata assoggettano all'espropriazione di una percentuale piu' alta i proprietari di maggiori estensioni, realizzando il fine di stabilire equi rapporti sociali in quelle regioni dove piu' accentrata e' la proprieta' terriera, e diminuiscono invece la percentuale di scorporo dove il reddito medio e' piu' elevato, allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo perche' l'opera degli enti di riforma viene ad essere piu' estesa in quelle zone in cui il grado di produttivita' dei terreni e' basso, ed e' piu' limitata laddove era stato gia' ottenuto un sistema di cultura intensiva. Pertanto, detto art. 4 non contrasta ne' con l'art. 44 della Costituzione ne' con il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3. Conforme: sent. n. 65 del 25 maggio 1957.
L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio) e la tabella allegata assoggettano all'espropriazione di una percentuale piu' alta i proprietari di maggiori estensioni, realizzando il fine di stabilire equi rapporti sociali in quelle regioni dove piu' accentrata e' la proprieta' terriera, e diminuiscono invece la percentuale di scorporo dove il reddito medio e' piu' elevato, allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo perche' l'opera degli enti di riforma viene ad essere piu' estesa in quelle zone in cui il grado di produttivita' dei terreni e' basso, ed e' piu' limitata laddove era stato gia' ottenuto un sistema di cultura intensiva. Pertanto, detto art. 4 non contrasta ne' con l'art. 44 della Costituzione ne' con il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3. Conforme: sent. n. 65 del 25 maggio 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte