Sentenza 33/1958 (ECLI:IT:COST:1958:33)
Massima numero 598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  22/04/1958;  Decisione del  22/04/1958
Deposito del 02/05/1958; Pubblicazione in G. U. 07/06/1958
Massime associate alla pronuncia:  596  597  599


Titolo
SENT. 33/58 C. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ARTT. 16 E 18 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - CONTRASTO CON L'ART. 42, COMMA TERZO, COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di riforma agraria e' legittimo il principio per il quale e' deferito al legislatore ordinario di stabilire l'equa misura dell'indennita' di esproprio, oltre che il modo e il tempo della corresponsione, contemperando nel modo migliore l'interesse del privato con le finalita' di interesse pubblico, cui si ispira la riforma. Pertanto non contrastano col principio fissato dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione gli artt. 16 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Conforme: sent. n. 61 del 25 maggio 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte