Sentenza 33/1958 (ECLI:IT:COST:1958:33)
Massima numero 599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  22/04/1958;  Decisione del  22/04/1958
Deposito del 02/05/1958; Pubblicazione in G. U. 07/06/1958
Massime associate alla pronuncia:  596  597  598


Titolo
SENT. 33/58 D. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - PUBBLICAZIONE TARDIVA DEI PIANI - ININFLUENZA AI FINI DELLA LEGITTIMITA' DEL DECRETO DELEGATO - DECORRENZA DEL TERMINE PER LE OSSERVAZIONI - VIOLAZIONE DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La pubblicazione del piano particolareggiato di scorporo oltre il termine del 31 dicembre 1951 stabilito dalla legge delegante non vizia il decreto delegato perche' non concorre alla sua formazione, e puo' determinare soltanto una diversa decorrenza del termine di venticinque giorni per le eventuali osservazioni, a norma dell'art. 23 del D.L. 7 febbraio 1951, n. 69. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali di esproprio n. 69 del 7 febbraio 1951 e n. 3178 del 18 dicembre 1952, per violazione della delega legislativa, e precisamente delle norme di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 230 del 1950, 1 della legge n. 333 del 1951, 2 della legge n. 339 del 1952. Conforme: sent. n. 60 del 25 maggio 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte