Ordinanza 34/1958 (ECLI:IT:COST:1958:34)
Massima numero 600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
22/04/1958; Decisione del
22/04/1958
Deposito del 02/05/1958; Pubblicazione in G. U. 07/06/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 34/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 34/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La Corte costituzionale deve restituire gli atti al giudice a quo quando sia necessario acquisire al processo dati indispensabili per giudicare della rilevanza della questione, che non emergono dall'ordinanza di rinvio.
La Corte costituzionale deve restituire gli atti al giudice a quo quando sia necessario acquisire al processo dati indispensabili per giudicare della rilevanza della questione, che non emergono dall'ordinanza di rinvio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23